REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DEI
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

(Testo approvato dal S.A.in data 05.03.2007, deliberazione n. 45;
con modifiche Comm. mista Statuto e Regolamenti approvate dal S.A. in data 11.05.2010)

Art. 1
Ambito di applicazione e soggetti interessati

L’Università degli Studi del Salento, nell’ambito della propria attività didattica e di ricerca, può istituire Corsi di Dottorato di Ricerca, eventualmente articolati in Indirizzi.
L'istituzione di un Dottorato e dei relativi eventuali Indirizzi deve essere sostenuta da adeguate motivazioni scientifico - culturali e deve riferirsi a un ambito disciplinare ampio, che garantisca ai dottorandi una formazione specialistica ma non settoriale.

I Corsi di Dottorato possono essere istituiti dall’Università del Salento da sola, in consorzio con altre Università o in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica nonché di personale, strutture ed attrezzature idonee.

L’Università del Salento può altresì partecipare a Corsi di Dottorato istituiti da altre Università, nella forma del consorzio regolato, caso per caso, da una apposita Convenzione.

Per quanto attiene ai Corsi di Dottorato aventi sede amministrativa nell’Università del Salento, il presente Regolamento definisce le regole per la loro istituzione, attivazione e funzionamento, nonché le regole per l’ammissione a detti corsi e per il conseguimento del titolo finale.
Per quanto attiene ai Corsi di Dottorato con sede amministrativa in altro ateneo, il presente Regolamento stabilisce i requisiti per la partecipazione dell’Università del Salento al consorzio.

 

Art. 2
Istituzione e requisiti di idoneità

Il Rettore istituisce i Corsi di Dottorato con proprio decreto, su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento, o nel caso dell’ISUFI, del Comitato di direzione, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo e sulla base di delibera favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

La proposta di istituzione del Corso di Dottorato deve essere inoltrata agli Organi competenti entro il 31 marzo di ciascun anno e deve contenere i seguenti elementi:
1. gli obiettivi formativi, i contenuti generali e le modalità di svolgimento del Corso;
2. gli eventuali Indirizzi previsti nel Corso;
3. le strutture didattiche e di ricerca disponibili;
4. l’indicazione dei componenti il Collegio dei docenti, ciascuno dei quali dovrà possedere adeguata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nei settori scientifico-disciplinari specifici del Corso;
5. le eventuali proposte di Convenzioni e collaborazioni con Enti esterni, pubblici e privati, di adeguata qualificazione scientifica, interessati e disponibili a sostenere le attività del Corso;
6. il numero programmato degli studenti da ammettere al Corso nonché il numero massimo di posti sostenibili ivi compresi gli eventuali posti aggiuntivi o soprannumerari che possono essere istituiti in sede di attivazione del dottorato con la pubblicazione del bando di ammissione. Il numero di posti programmato non potrà essere inferiore a tre. Almeno la metà dei posti messi a concorso, con esclusione di quelli in soprannumero, deve essere coperto da Borsa di Studio.

I posti in soprannumero sono riservati a studenti Extra Comunitari che non concorrano per l’assegnazione di Borse di Studio.

I posti in sopranumero non sono computati ai fini del conteggio delle borse di studio ai sensi dell’art 7 lett. e) del DM 224 del 30/4/1999.

Possono essere ammessi in soprannumero studenti Extra comunitari beneficiari di borse di studio, assegnate per l’intera durata dei corsi medesimi per effetto di protocolli esecutivi di accordi internazionali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati.

Possono essere altresì ammessi in soprannumero gli studenti Extra comunitari che, nel rispetto della normativa e dei regolamenti in materia di immigrazione, possano legittimamente soggiornare nello stato Italiano.

Gli studenti ammessi in soprannumero devono risultare idonei alla procedure di selezione, come specificato dall’art. 6 bis.

In sede di attivazione dei corsi, con la pubblicazione del Bando di ammissione possono essere istituiti posti aggiuntivi rispetto ai posti programmati in sede di istituzione.
I posti aggiuntivi debbono essere coperti da Borsa di Studio appositamente finanziata.

Nel caso in cui il finanziamento della borsa di studio sia specificamente finalizzato a programmi di internazionalizzazione o di cooperazione scientifica interuniversitaria e/o internazionale rinveniente da convenzioni e/o accordi di collaborazione, la stessa può essere riservata a studenti non italiani ed il bando potrà prevedere specifiche modalità di selezione dei candidati nel rispetto di quanto previsto all’art art. 6 bis del presente regolamento, per i posti aggiuntivi con riserva.

7. le modalità di ammissione al Corso;
8. l’ammontare del contributo per l’accesso e la frequenza del Corso;
9. il numero di studenti esonerati (totalmente o parzialmente) dal pagamento dei contributi;
10. il numero di borse di studio;
11. il centro di spesa (o i centri di spesa) presso il quale il Corso avrà sede amministrativa;
12. le indicazioni sulle attività formative e sulle iniziative per l’internazionalizzazione effettuate dal Dottorato, nonché sulla valutazione e sul monitoraggio delle attività di ricerca svolte dai dottorandi.

Sono requisiti di idoneità per l’attivazione di un Corso di Dottorato di ricerca:
a. la rispondenza ai requisiti numerici riguardanti la composizione del Collegio dei docenti, secondo le modalità numeriche stabilite nel successivo art. 10;
b. la qualificazione scientifica dei percorsi formativi, orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, Enti pubblici o soggetti privati;
c. la presenza di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del Corso, di un Collegio di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nei settori scientifico-disciplinari specifici del Corso;
d. la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture didattiche e di ricerca per lo svolgimento delle attività dei dottorandi;
e. La continuità formativa rispetto a congruenti lauree magistrali già attivate nella Università del Salento.

Il Senato Accademico, valutati i requisiti di idoneità delle proposte formulate dai Dipartimenti, sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo di cui al successivo art. 3, delibera sull’istituzione del Corso entro il 30 aprile di ciascun anno.

Entro lo stesso termine il Consiglio di Amministrazione, esaminata la proposta e presa visione del parere del Senato Accademico, esprime il proprio parere e stabilisce l’ammontare del contributo per l’accesso e la frequenza del Corso, il numero di studenti esonerati (totalmente o parzialmente) dal pagamento dei contributi, il numero delle borse di studio ed assegna il budget per le attività didattiche e di ricerca.
Entro i successivi 15 giorni, il Rettore emana il relativo decreto di istituzione dei Corsi di Dottorato.

L’istituzione dei nuovi Corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore al MUR, di cui al successivo art.6.

Trascorsi i quindici giorni dalla pubblicazione ufficiale della graduatoria sul sito web istituzionale d’ateneo di cui all’art. 6 bis, il Corso ha inizio, salvo differente disposizione del Collegio dei Docenti.

Art. 3
Sospensione e Cessazione

Un Corso di Dottorato (o un Indirizzo all’interno di un Corso) può non essere istituito per uno o più anni qualora entro la data del 31 marzo il Consiglio di Dipartimento, sentito il Collegio dei docenti, non ne chieda il rinnovo o qualora gli Organi deliberanti dell’Università ne stabiliscano la sospensione.
Un corso di Dottorato può essere disattivato, qualora non ne sia richiesto il rinnovo, solo dopo che tutti i dottorandi siano stati ammessi a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo.
Un corso di Dottorato può essere disattivato anche qualora sia accertato, da parte del Nucleo di Valutazione, il venir meno dei requisiti di idoneità. In tal caso la relazione del Nucleo di Valutazione è trasmessa al Senato Accademico per le conseguenti determinazioni anche in ordine all’assegnazione dei dottorandi ad altro Corso, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei docenti del Dottorato ricevente.

Art. 4
Valutazione dei requisiti di idoneità

La valutazione dei requisiti di cui all’art. 2, è effettuata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo al momento dell’istituzione di un Corso di Dottorato, nonché all’inizio di ogni anno per verificarne la permanenza.

Entro due mesi dalla conclusione dell’anno, il Coordinatore del Corso di Dottorato deve far pervenire al Nucleo di Valutazione una relazione particolareggiata sulle attività svolte. Tale relazione deve evidenziare la rispondenza del Corso agli obiettivi formativi prefissati, anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi. La relazione deve inoltre contenere un resoconto delle attività didattiche e di ricerca svolte dai dottorandi (comprensivo delle pubblicazioni, delle partecipazioni a congressi, dei soggiorni all’estero e presso centri di ricerca specializzati, ecc.) e deve infine riportare la valutazione del Collegio dei docenti sulla attività dei dottorandi stessi.

Sulla base delle relazioni ricevute dai Coordinatori, il Nucleo di Valutazione trasmette annualmente al Rettore un resoconto sull’attività dei Corsi di Dottorato per le determinazioni di cui all’art. 3.

Art. 5
Obiettivi formativi e programmi di studio

Le attività formative per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca sono finalizzate all’acquisizione delle metodologie proprie della ricerca scientifica e di competenze di elevata qualificazione, con particolare riferimento a quelle necessarie per lo svolgimento di attività di ricerca in Università, Enti Pubblici, Enti territoriali o soggetti privati.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi formativi il Dottorato si avvale di corsi, di attività seminariali e di attività di ricerca, anche a carattere interdisciplinare ed anche in collaborazione con soggetti esterni, pubblici e privati. L’attività di formazione si avvale inoltre di soggiorni all’estero o stages presso soggetti esterni, pubblici e privati.

Il Collegio dei docenti di cui al successivo art. 10 determina e rende pubblici, anno per anno, gli obiettivi formativi e i programmi di studio e di ricerca.

Per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca del Corso di Dottorato, l’Università può stipulare apposite Convenzioni o Contratti con soggetti pubblici e privati per il finanziamento del Corso, per l’erogazione di borse di studio, per attività di docenza e di tutorato, per soggiorni e stages, nonché per l’acquisizione di strutture, laboratori e apparecchiature.
Nel caso di Convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all’art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all’art. 17 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato con i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all’art. 5 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6
Requisiti d’accesso

Possono accedere al corso di Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che, entro la data espressamente indicata dal bando, risultino in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previsto dalla Legge 341/90 o del diploma di laurea specialistica conseguito ai sensi del DM 509/99 ovvero del diploma di laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. 270/04 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero riconosciuto equipollente sulla base di accordi internazionali ovvero preventivamente riconosciuto dal Collegio dei Docenti ai solo fini dell’ammissione al dottorato sulla base della normativa nazionale.

Nel caso in cui il titolo sia conseguito all’estero e non sia già riconosciuto equipollente sulla base di accordi internazionali, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la valutazione del titolo posseduto, della seguente documentazione:
• certificato attestante il titolo di studio straniero, unitamente alla traduzione in italiano o in inglese. La traduzione dovrà essere sottoscritta dal candidato sotto la propria responsabilità
In caso di ammissione al corso di dottorato il candidato dovrà presentare entro 60 giorni dalla data di iscrizione, la seguente documentazione:
• titolo di studio tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
• dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero rilasciato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero.

I cittadini extracomunitari che non intendano concorrere per l’assegnazione di borse possono comunque chiedere di essere ammessi in soprannumero, nel rispetto delle leggi che regolano l’immigrazione, previo un giudizio di idoneità della commissione giudicatrice sui soli punti a) e b) del successivo art. 6 bis e delibera del Collegio dei Docenti che ne accetti la partecipazione al corso.
Gli ammessi in soprannumero possono usufruire dei fondi per il funzionamento del dottorato per lo svolgimento di missioni, partecipazione a conferenze e altre attività autorizzate dal Collegio dei Docenti.

Il bando di concorso per l’ammissione è emanato entro il 30 giugno di ogni anno dal Rettore, che ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ne invia tempestiva comunicazione al MUR e lo comunica tramite il sito elettronico dell’Università, oltre a garantirne adeguata pubblicizzazione.
Al fine di favorire la diffusione all’estero, una scheda riassuntiva contenente le informazioni essenziali del bando e il fac-simile della domanda di ammissione, con la lista dei documenti richiesti, è pubblicata on-line sul portale dell’ateneo, in lingua inglese.

Il bando di concorso, oltre alla denominazione del corso, contiene le seguenti informazioni:

a) dipartimento proponente;
b) coordinatore;
c) tematiche di ricerca, differenziate per indirizzi ove presenti;
d) numero massimo di laureati che possono essere ammessi;
e) numero di posti in soprannumero riservati a studenti extracomunitari;
f) numero e ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi del successivo art. 9;
g) numero di borse di studio riservate a studenti non italiani a seguito di finanziamento finalizzato ai sensi dell’art 2 del presente regolamento;
h) contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi del successivo art. 9;
i) modalità e date di svolgimento delle prove di ammissione con l’indicazione dei punteggi delle singole prove; modalità e date di svolgimento della selezione per posti aggiuntivi con riserva (se presenti), con l’indicazione dei punteggi delle singole prove;
j) data entro la quale lo studente deve essere in possesso del titolo d’accesso, necessariamente antecedente la data d’inizio dei lavori della commissione giudicatrice;
k) Date entro cui, per ciascun dottorato, saranno pubblicate sul sito web istituzionale di Ateneo le graduatorie di ammissione.

Le prove di ammissione, salvo deroga del SA per gravi motivi, si concludono entro il 31 ottobre successivo all’emanazione del bando.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti, per domanda priva di firma del candidato o per domanda pervenuta oltre il termine stabilito.

Art 6. bis
Procedure di Selezione


Successivamente alla scadenza del bando, sentito il Collegio dei docenti, il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo nell’ambito dei settori disciplinari afferenti al Dottorato, ai quali possono essere aggiunti non più di due esperti anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Nessuno può fare parte della commissione d’ammissione per lo stesso dottorato per più di una volta in un triennio.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

I lavori della Commissione devono assicurare un’idonea valutazione comparativa dei candidati, nonché la pubblicità degli atti. Essi sono rivolti ad accertare la preparazione e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica nelle tematiche oggetto del dottorato.

Il Collegio dei Docenti, stabilisce le modalità e i punteggi (espressi in centesimi) delle prove di ammissione.
Sono ammesse modalità e/o punteggi differenziati per l’ammissione ai posti aggiuntivi attivati in sede di bando e riservati a studenti non italiani a seguito di finanziamento finalizzato ai sensi dell’art 2 del presente regolamento.
La selezione dei candidati è effettuata obbligatoriamente attraverso la valutazione di:

a. un curriculum vitae et studiorum dello studente che contenga
• l’indicazione degli esami sostenuti durante il corso di studi con i relativi punteggi;
• una lettera di motivazioni (formative, di ricerca, di lavoro) per le quali lo studente desidera seguire lo specifico percorso dottorale;
• eventuali lettere di presentazione da parte di esperti, italiani o stranieri, nei temi di ricerca del dottorato;
b. un colloquio volto a verificare la preparazione del candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto del dottorato. Il colloquio può prevedere una verifica della conoscenza di una o più lingue straniere fissata dal Collegio dei Docenti e/o della lingua italiana per studenti non italiani;
c. la valutazione di un ulteriore elemento di selezione scelto tra le seguenti alternative:
• un progetto di ricerca presentato dal candidato e pertinente alle tematiche di ricerca del dottorato;
• una prova scritta volta a verificare la preparazione specifica del candidato;
• una certificazione, da parte di agenzie accreditate su base internazionale, del grado di conoscenza specifico del candidato.

I punteggi attribuiti ai punti: a) , b) e c) sono, rispettivamente non inferiori a: 20/100, 30/100 e 10/100. La commissione valuta prima i punti a) e c), stila una graduatoria complessiva di merito e ammette alla prova orale, fino al triplo dei posti messi a bando, i candidati che abbiano conseguito un risultato pari ad almeno la metà del punteggio massimo conseguibile, come dallo specifico bando. Nel caso in cui il bando abbia istituito posti aggiuntivi riservati a candidati non italiani la procedura di sopra è differenziata per posti con o senza riserva e il triplo si intende riferito rispetto alla stessa tipologia di posti messi a bando.

Il bando può prevedere che, nel caso di candidati residenti all’estero il suddetto colloquio possa avvenire a distanza tramite una videochiamata mediante il sistema “Skype” o analogo sistema di connessione Audio Video indicato nel bando di concorso. Il candidato che desideri avvalersi di questa procedura indicherà all’atto della domanda di ammissione un valido account Skype o del sistema previsto dal bando e dovrà obbligatoriamente allegare alla stessa la copia di un documento di identità, tale da consentirne l’identificazione anche nella sessione di video chiamata. La commissione stabilisce modalità e tempi del suddetto colloquio.

I documenti richiesti nell’ambito delle precedenti lettere a), c) possono essere prodotti in italiano o inglese e comunque in qualunque altra lingua stabilita dal collegio dei docenti. Il colloquio e la prova scritta possono essere svolte in italiano o inglese e comunque in qualunque altra lingua stabilita dal Collegio dei Docenti.

La selezione si intende superata se il punteggio complessivo e’ almeno 65/100.

Al termine della procedura di selezione la Commissione compila la graduatoria generale di merito e, se prevista, la graduatoria relativa ai posti aggiuntivi riservati e a quelli in soprannumero ove necessario.

Il Rettore, con proprio Decreto, procede ad approvare gli atti del concorso, nomina i vincitori e conferisce le borse di studio e dispone l’ammissione dei candidati aventi diritto a riserva e quelli in soprannumero.

Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso decade qualora non si iscriva al Dottorato entro quindici giorni dalla pubblicazione ufficiale della graduatoria sul sito web istituzionale dell’ateneo.
Non sono previste comunicazioni al domicilio degli interessati.

In caso di decadenza o di rinunzia di uno o più degli aventi diritto subentrano uno o più dei candidati non ammessi, secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito.
Ove la decadenza o la rinunzia si verifichino in data successiva all’inizio del corso, ma in ogni caso entro 3 mesi da questa data, il Collegio dei docenti decide sulla ammissibilità degli eventuali subentranti.

Art. 7
Durata dei Corsi

I Corsi hanno durata non inferiore a tre anni.

Il Collegio dei docenti concede la sospensione dell’obbligo di frequenza del corso di dottorato, previa istanza dell’interessato, sino ad un massimo di un anno, nei casi di maternità, servizio militare ovvero servizio civile, grave e documentata malattia e negli altri casi con provvedimento motivato.
La sospensione nel caso di frequenza della SSIS è pari alla durata legale del corso stesso. In tali casi il dottorando mantiene i diritti all’eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione temporanea della relativa erogazione per la tutta la durata della sospensione dall’obbligo di frequenza.
Il Collegio dei docenti può assegnare una proroga per la presentazione del lavoro di tesi, quando la stessa si renda necessaria per ragioni di approfondimento della ricerca.

Il Collegio dei docenti può assegnare al dottorando una proroga o una sospensione per la presentazione del lavoro di tesi anche su richiesta dello stesso ed in questo caso, la proroga o la sospensione non può essere superiore ad un anno e non dà diritto ad erogazione di borsa.

I dottorandi cui sia stata concessa una proroga saranno ammessi a sostenere l’esame finale insieme ai dottorandi del ciclo successivo.

 

Art. 8
Conferimento titolo

Il titolo di dottore di ricerca si consegue a conclusione del ciclo di dottorato, attraverso un esame finale al quale si accede presentando una dissertazione scritta (Tesi di dottorato) che costituisca il risultato di ricerca originale per metodologia e rilevanza.
Il Collegio dei docenti indica le lingue straniere in cui la Tesi di dottorato può essere redatta.

Entro trenta giorni dalla conclusione del Corso di dottorato i candidati che ne hanno avuto autorizzazione dal Collegio dei docenti presentano, presso il competente Ufficio dell’Università, domanda di ammissione all’esame finale. I candidati devono firmare e consegnare al Coordinatore due copie cartacee della tesi e due CD della stessa; questi ultimi verranno dal Coordinatore inoltrati all’Ufficio Dottorandi dell’Ateneo per l’invio alle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze, a conclusione con esito positivo dei lavori della Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice per l’esame finale è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, comunicata almeno 30 giorni prima della fine del corso; in sede di designazione, il Collegio dei docenti deve anche indicare i membri supplenti.
La Commissione è composta da tre membri scelti tra i professori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso, di cui almeno due esterni all’Università del Salento. Su indicazione del Collegio dei docenti, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri.

La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla data della lettera di trasmissione del Decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, della quale non potrà far parte alcun componente della Commissione decaduta.

Il Consiglio di Dipartimento, su segnalazione del Collegio dei docenti, può chiedere la nomina di più Commissioni.

La Commissione nomina al suo interno un Presidente.

Il Presidente della Commissione, sentiti gli altri componenti della Commissione, fissa la data dell’esame finale e comunica data, ora e luogo all’Ufficio Dottorandi dell’Università almeno 30 giorni prima della data fissata. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca si svolgono presso l’Università del Salento. Ciascun componente la Commissione riceve dal Coordinatore l’elenco dei candidati e una copia del lavoro di tesi, firmata dal candidato e dal Coordinatore, nonché copia della relazione del Collegio dei docenti attestante l’attività svolta e l’ammissione all’esame finale di ciascun candidato. Il Coordinatore avrà cura inoltre di conservare una copia della tesi di ciascun candidato.
Gli esami sono pubblici.

Al termine dei propri lavori la Commissione redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulla tesi presentata da ciascun candidato e sull’esito del colloquio. L’esame non dà luogo a punteggio. Le delibere di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.

Su richiesta motivata del candidato il Presidente della Commissione può rinviare l’esame finale. Qualora il Presidente ritenga il rinvio impossibile o non giustificato, a séguito di ulteriore richiesta del candidato, il Rettore può autorizzare il rinvio dell’esame finale al ciclo successivo. In caso di mancata attivazione del Corso di dottorato, il Rettore può nominare apposita Commissione con le modalità di cui al presente articolo.

In caso di esito negativo dell’esame finale, i candidati possono ripetere l’esame una sola volta.

A conclusione dei lavori, entro 10 giorni, la Commissione invia al Rettore gli atti relativi all’esame finale. Il titolo di dottore di ricerca, conseguito all’atto del superamento dell’esame finale, è conferito dal Rettore. L’Università del Salento ne certifica il conseguimento.

Il diploma di dottorato di ricerca è sottoscritto dal Rettore, dal Direttore Amministrativo e dal Coordinatore del corso di dottorato, e fa esplicita menzione del Dottorato e dell’eventuale Indirizzo frequentati.

 

Art. 9
Borse e contributi

Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l’accesso e la frequenza del corso di Dottorato di Ricerca, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri ed i parametri del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.

L’esonero totale o parziale dal pagamento del contributo può essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base della proposta formulata dal Collegio dei docenti. Il Collegio deve indicare i criteri di merito sulla base del quale si può concedere l’esonero. A parità di merito, ai fini dell’esonero, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del DPCM del 9 aprile 2001.

L’importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni.

I titolari di borse di studio conferite dall’Università, comprensive di quelle conferite su fondi ripartiti sulla base dei decreti del Ministro di cui all’art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l’accesso e la frequenza dei Corsi.

Il numero di borse di studio conferite dall’Università sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà del numero dei dottorandi.

Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l’accesso e la frequenza ai Corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui al precedente comma, possono essere coperti mediante Convenzioni con soggetti estranei all’amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all’emanazione del bando, anche in applicazione dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

La durata dell’erogazione della borsa di studio è non inferiore a tre anni e comunque pari all’intera durata del Corso.

Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile.

L’importo della borsa di studio è aumentato di almeno il 50% per i periodi di soggiorno all’estero superiore al mese. Su delibera del Collegio dei docenti, per periodi di stages o comunque per periodi di attività formative e di ricerca fuori sede (in Italia o all’estero) i Dottorandi possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio), da far valere su fondi di ricerca eventualmente disponibili o su quelli di funzionamento del Dottorato.

Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione di ammissione. La conferma per gli anni successivi è effettuata, con delibera formale, dal Collegio dei docenti, tenuto conto delle attività svolte dal dottorando.

I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi e svolgere le attività di studio e ricerca stabilite dal Collegio dei docenti. I titolari di borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa, qualora non rispettino gli obblighi di frequenza.

Fatti salvi i casi di maternità, di grave e documentata malattia e di servizio militare di cui all’art. 7, in caso di violazione degli obblighi stabiliti dal Collegio dei docenti, il Collegio stesso, con motivata decisione, può richiedere al Rettore la sospensione, comunque non superiore ad un anno, o l’esclusione dal Corso. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, la borsa mensile non può essere erogata. In caso di sospensione superiore all’anno, il perpetuarsi della violazione degli obblighi stabiliti dal Collegio dei docenti comporta l’irrevocabile esclusione dal Corso.

In caso di rinuncia a proseguire nel corso o di rinuncia alla borsa di studio, l’interessato è tenuto a darne comunicazione al Rettore ed al Coordinatore. L’erogazione dell’eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data dell’interruzione.

Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

 

Art. 10
Organi dei Corsi di Dottorato

Organi del Corso di Dottorato sono:
- il Coordinatore;
- il Collegio dei docenti;
- i Collegi di Indirizzo eventualmente istituiti;
- i Coordinatori dei Collegi di Indirizzo eventualmente istituiti.
Il Coordinatore del Corso di Dottorato con sede amministrativa presso l’Università del Salento è eletto dal Collegio dei docenti tra i suoi componenti ed è scelto tra i professori di prima fascia dello stesso Ateneo o tra i professori di seconda fascia, in caso di indisponibilità dei professori di prima fascia. Lo stesso docente non può ricoprire il ruolo di Coordinatore per più di cinque anni consecutivi.
I Corsi di Dottorato possono essere articolati in Indirizzi con un titolo specifico. Il Collegio dei docenti può proporre la costituzione di Collegi di Indirizzo e delegare a questi compiti didattici specifici. Il Collegio di Indirizzo è coordinato da un responsabile eletto dai membri che ne fanno parte. Un Indirizzo può essere costituito in presenza di almeno cinque docenti.

Il Coordinatore presiede il Collegio dei docenti, sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche del Corso, coordina e cura i rapporti con gli Organi Accademici e con gli Enti esterni, dispone ed autorizza gli atti di gestione relativi alle attività del Corso, procede a tutti gli adempimenti collegati alla partecipazione del Dottorato alla Scuola di Dottorato dell’Ateneo.
Il Collegio dei docenti è indicato dal Consiglio del Dipartimento che ne propone l’istituzione in qualità di sede amministrativa con propria delibera. È ammessa la partecipazione a titolo individuale di docenti esterni all’Università del Salento, che non incidono sul quorum numerico necessario per l’attivazione del Dottorato.

Il Collegio dei docenti di un dottorato di ricerca con sede amministrativa nell’Università del Salento senza consorzi è composto da un numero minimo di sedici membri designati dal Consiglio di Dipartimento o dai Consigli di Dipartimento - nel caso che il Corso coinvolga più Dipartimenti - tra i professori di ruolo ed i ricercatori che partecipano alle attività del Dottorato. Di essi almeno nove debbono essere professori di ruolo; tra questi ultimi almeno tre debbono essere professori di prima fascia.

Il Collegio dei docenti di un dottorato di ricerca con sede amministrativa nell’Università del Salento cui siano consorziati altri Atenei è composto da un numero minimo di sedici membri designati dal Consiglio di Dipartimento o dai Consigli di Dipartimento - nel caso che il Corso coinvolga più Dipartimenti - tra i professori di ruolo ed i ricercatori di sede che partecipano alle attività del Dottorato. Detto Collegio deve prevedere:
- un numero minimo di dieci tra professori di ruolo e ricercatori dell’Università del Salento, di cui almeno sette professori di ruolo; tra questi ultimi almeno due debbono essere professori di prima fascia;
- un numero minimo di quattro tra professori di ruolo e ricercatori di altri Atenei di cui almeno tre professori di ruolo; tra questi ultimi almeno uno deve essere professore di prima fascia.
Qualora i membri del Collegio dei docenti, appartenenti all’Università del Salento, siano in numero inferiore a sedici, il Consorzio con altri Atenei può essere attivato a condizione che questi ultimi finanzino almeno una borsa di studio ciascuno.

Al Collegio dei docenti di un dottorato di ricerca con sede amministrativa in altro Ateneo con il quale l’Università del Salento sia consorziata, la stessa Università partecipa con almeno cinque docenti, di cui almeno tre professori di ruolo; tra questi ultimi almeno uno deve essere professore di prima fascia.

Ogni docente o ricercatore dell’Università del Salento può essere membro di un solo Collegio dei docenti di Dottorato istituito dall’Università del Salento o con cui l’Università del Salento sia consorziata.

Il Collegio dei docenti ha il compito di:
- programmare le attività didattiche del Corso, ivi inclusi i piani di ricerca dei dottorandi;
- deliberare sull’ammissione dei Dottorandi al successivo anno di corso e all’esame finale;
- esprimere pareri sulla stipula di Convenzioni con Enti esterni per il supporto e lo svolgimento di attività didattiche di comune interesse;
- stabilire i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi disponibili, ivi inclusi i compensi per i docenti, le spese per i seminari, le attività dei dottorandi;
- nominare per ciascun dottorando un tutore che dovrà seguire lo stesso nella sua attività. Il tutore è designato dal Collegio dei docenti; è ammessa la possibilità di un tutore esterno al Collegio, anche di altre Università, sulla base delle competenze o degli interessi di studio e di ricerca del dottorando. Il tutore seguirà il dottorando per l’intero percorso formativo e di ricerca fino all’acquisizione del titolo. In caso di sopravvenuta impossibilità a proseguire l’attività di tutoraggio, lo stesso tutore dovrà essere sostituito tempestivamente dal Collegio dei docenti con altro docente in possesso dei requisiti idonei;
- proporre al Rettore la composizione delle Commissioni per gli esami finali.

Art. 11
Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dei Corsi di Dottorato sono costituite da:
- i fondi di funzionamento esplicitamente messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione;
- il 90% dei contributi pagati dagli studenti per l’accesso e la frequenza del Corso;
- gli introiti derivanti da apposite Convenzioni con soggetti esterni.

Il Consiglio di Dipartimento interessato può approvare, previo parere favorevole del Collegio dei docenti, l’attivazione di ulteriori borse di studio o accettare contributi rivenienti da Convenzioni o Contratti con soggetti esterni, anche in variazione rispetto alla proposta iniziale di attivazione.
Il 10% degli introiti derivanti dai contributi per l’accesso e la frequenza dei Corsi di Dottorato è destinato al bilancio dell’Università per spese generali, nonché per la copertura delle spese di assicurazione obbligatoria.

La restante quota dei contributi e degli introiti di cui sopra viene trasferita al Centro di spesa o ai Centri di spesa che gestiscono il Corso, secondo la proposta effettuata dal Collegio dei docenti.

 

Art. 12
Attività integrativa del dottorando

L’attività di supporto alla didattica, in ogni caso limitata, facoltativa e concordata con il tutore del dottorando può svolgersi solo previa autorizzazione del Collegio dei docenti, quando sia riconosciuta parte del processo formativo e non può in ogni caso implicare la sostituzione del docente.

 

Art. 13
Incompatibilità

Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca, titolari o non titolari di borsa di studio, non possono svolgere attività lavorative o di formazione esterne al Dottorato di ricerca che costituiscano impedimento al regolare svolgimento del percorso formativo, pena la decadenza dal dottorato. Le attività esterne al Dottorato non potranno comportare la sottrazione, anche parziale, all’obbligo di partecipazione a tutte le iniziative del Dottorato.

Agli iscritti ad un Dottorato di Ricerca, compresi i titolari di borsa di studio, su proposta del tutore, successivamente approvata dal Collegio dei Docenti, è consentito svolgere attività di collaborazione per attività di ricerca purché la stessa rientri nell’ambito delle attività formative previste dal Dottorato. In tal caso le borse di studio sono compatibili con eventuali compensi derivanti dall’attività di ricerca, ad eccezione dei compensi per assegni di ricerca di cui alla L.449/97, art. 6, così come sono compatibili con eventuali compensi derivanti da attività, preventivamente autorizzate dal Collegio dei Docenti, che permettano di approfondire gli obiettivi di formazione e l’esperienza di ricerca del Dottorato.

L’iscrizione ai Corsi di Dottorato è incompatibile, pena l’esclusione dal Corso, con l’iscrizione in contemporanea alla seconda laurea, a un master universitario, ad una scuola di specializzazione, ai diplomi universitari di specializzazione o ad altro Dottorato di Ricerca, fatti salvi gli accordi espliciti di cotutela.
Ove il vincitore di un posto di dottorato risultasse già iscritto alla seconda laurea, alla laurea specialistica, a un master universitario, ad una scuola di specializzazione, ai diplomi universitari di specializzazione o ad altro Dottorato di Ricerca si impegna a rinunciare alla frequenza degli stessi prima dell’inizio del corso di dottorato.

 

Art. 14
Adesione di altri Atenei a consorzi con sede amministrativa a Lecce

Per la partecipazione di altri Atenei in consorzio con Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell’Università del Salento, formalizzate attraverso apposite Convenzioni, varranno le procedure indicate nei precedenti artt. 3-13 del presente Regolamento.

 

Art. 15
Adesione dell’Ateneo del Salento a consorzi con altra sede amministrativa

Su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento, previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché previo parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Rettore, con proprio provvedimento, decreta la partecipazione dell’Università del Salento a consorzi per il Dottorato di Ricerca con sede amministrativa in altra Università. L’istituzione di ciascun Consorzio sarà formalizzata attraverso apposita Convenzione tra gli Atenei consorziati.
Nella Convenzione saranno disciplinati tutti gli aspetti relativi alle attività didattiche, organizzative e gestionali oggetto del presente Regolamento.

Art.16
Scuola di Dottorato

Ciascun Dottorato di Ricerca attivato dall’Università del Salento in qualità di sede amministrativa o in consorzio con Corsi di Dottorato istituiti presso altre Università, aderisce obbligatoriamente alla Scuola di dottorato dell’Università del Salento, rispettandone il Regolamento e i contenuti del Documento d’indirizzo sulla attività dei Dottorati di ricerca aderenti alla Scuola di dottorato d’Ateneo.

 

Art. 17
Cooperazione internazionale

L'Università del Salento promuove e agevola la cooperazione internazionale nel settore dei Dottorati di Ricerca. A tal fine può promuovere e stipulare con Università straniere specifiche convenzioni che definiscono le modalità di attuazione della cooperazione e l’eventuale rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo di Dottore di Ricerca. In particolare l’Università può stipulare convenzioni con Università straniere per lo svolgimento di Tesi di dottorato in cotutela e per Dottorati internazionali.

 

Art. 18
Tesi di Dottorato in co-tutela internazionale

Le convenzioni disciplinano le modalità di attuazione del programma di cotutela e sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei Docenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la preparazione della tesi è effettuata in periodi alterni in ciascuna delle due istituzioni. Il periodo complessivo di permanenza presso la sede cooperante non può essere inferiore a sei mesi;
b) vengono nominati due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l’Università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
c) la redazione e la discussione della tesi avviene, almeno in parte, nella lingua dell'Università cooperante ovvero in una terza lingua determinata di comune accordo;
d) la Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, è composta da studiosi espressi dalle due Istituzioni secondo le modalità della convenzione;
e) ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione “tesi in co-tutela con l’Università di……”;
f) la co-tutela di tesi di Dottorato può essere attivata non oltre il diciottesimo mese dall’inizio del Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio dei docenti può eccezionalmente autorizzare l’attivazione della co-tutela, a condizione che deliberi contestualmente la proroga di un anno per la discussione della tesi finale;
g) entro il mese di novembre di ciascun anno il Collegio dei Docenti procede alla valutazione dell’attività svolta dai dottorandi in co-tutela ai fini dell’ammissione all’anno successivo.

Art. 19
Dottorati internazionali

Qualora il livello di armonizzazione raggiunto fra l’ordinamento universitario italiano e quello di un altro Paese o altri Paesi lo consenta, possono essere istituiti Dottorati internazionali mediante stipula di apposite convenzioni. Un Dottorato internazionale organizza unitariamente l’insieme delle attività relative alla selezione, alla formazione e alla valutazione dei dottorandi che, in aderenza ad un progetto scientifico-formativo adeguatamente elaborato e motivato, conducono al conseguimento del Dottorato di ricerca, il cui titolo viene rilasciato, disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto indicato in convenzione, dai Rettori delle Università partecipanti.
Le convenzioni, ove possibile, devono essere conformi ai seguenti principi:
a) il progetto scientifico e il piano formativo, adeguatamente strutturati e motivati, devono evidenziare in via specifica le motivazioni che rendono opportuna l’istituzione di un Dottorato internazionale;
b) il Collegio dei docenti deve essere composto da non meno di quattordici studiosi, di fama internazionale e di documentata produzione scientifica valida nell’ultimo quinquennio, con una presenza bilanciata di studiosi appartenenti alle sedi proponenti. La presenza di studiosi dell’Università del Salento non può comunque essere inferiore a cinque di cui almeno due professori di ruolo; tra questi almeno uno deve essere professore di prima fascia;
c) il Coordinatore, ovvero il Direttore Scientifico, deve essere eletto dal Collegio o dall’Organismo di coordinamento previsto dalla convenzione;
d) l’apporto in termini di risorse materiali e finanziarie, in qualsiasi forma (borse di studio, spese di funzionamento, uso di spazi e laboratori), di ciascuna Università partecipante deve essere bilanciato tra le sedi, senza vincoli di destinazione quanto alla nazionalità dei dottorandi che fruiscono direttamente o indirettamente delle risorse;
e) per le modalità di ammissione degli studenti devono essere previste procedure che assicurino una adeguata valutazione dei candidati su base paritaria e non discriminante;
f) le convenzioni devono indicare le modalità di composizione delle Commissioni di ammissione, composte da studiosi designati dalle sedi partecipanti; tali studiosi possono anche non appartenere alle sedi proponenti. Nessuno può far parte della Commissione per più di una volta in un triennio;
g) le Commissioni di valutazione finale sono composte da docenti designati dalle Università partecipanti ma appartenenti ad altre Università degli stessi o anche di altri Paesi; nessun membro può far parte della Commissione per più di una volta in un triennio;
h) per quanto non espressamente indicato, la Convenzione si ispira, relativamente alle attività formative, alla preparazione e alla valutazione delle tesi, ai principi e ai criteri previsti nelle disposizioni relative ai dottorati in co-tutela;
i) le Convenzioni non possono avere validità superiore a tre anni e sono rinnovabili.

Le proposte, sia di nuova convenzione che di rinnovo, devono essere corredate dal parere favorevole del Consiglio di Dipartimento proponente e conformi ai requisiti di cui all’art.2 del presente Regolamento. Gli organi dell’Università del Salento valutano le proposte, previo parere del Nucleo di valutazione.
I Dottorati internazionali già esistenti devono adeguarsi alle disposizioni che precedono al momento del rinnovo della convenzione ovvero, in mancanza di convenzione specifica già attiva, alla scadenza del primo ciclo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art.20
Relazione con il progetto ISUFI

Possono essere attivati Corsi di Dottorato di Ricerca nei settori di intervento dell’ISUFI, con carattere di residenzialità, internazionalità ed interdisciplinarietà, su proposta del suo Comitato di direzione.
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche a tali Corsi di Dottorato.
I fondi di funzionamento degli eventuali Corsi di Dottorato proposti dall’ISUFI saranno reperiti nell’ambito di quelli destinati dal Ministero e da Enti esterni all’iniziativa e saranno gestiti dal relativo centro di spesa.

 

Art. 21
Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia di Dottorato.