| REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DEI (Testo approvato dal S.A.in
data 05.03.2007, deliberazione n. 45; Art. 1 L’Università
degli Studi del Salento, nell’ambito della propria attività
didattica e di ricerca, può istituire Corsi di Dottorato di Ricerca,
eventualmente articolati in Indirizzi. I Corsi di Dottorato possono essere istituiti dall’Università del Salento da sola, in consorzio con altre Università o in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica nonché di personale, strutture ed attrezzature idonee. L’Università del Salento può altresì partecipare a Corsi di Dottorato istituiti da altre Università, nella forma del consorzio regolato, caso per caso, da una apposita Convenzione. Per quanto attiene ai
Corsi di Dottorato aventi sede amministrativa nell’Università
del Salento, il presente Regolamento definisce le regole per la loro istituzione,
attivazione e funzionamento, nonché le regole per l’ammissione
a detti corsi e per il conseguimento del titolo finale.
Art. 2 Il Rettore istituisce i Corsi di Dottorato con proprio decreto, su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento, o nel caso dell’ISUFI, del Comitato di direzione, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo e sulla base di delibera favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La proposta di istituzione
del Corso di Dottorato deve essere inoltrata agli Organi competenti entro
il 31 marzo di ciascun anno e deve contenere i seguenti elementi: I posti in soprannumero sono riservati a studenti Extra Comunitari che non concorrano per l’assegnazione di Borse di Studio. I posti in sopranumero non sono computati ai fini del conteggio delle borse di studio ai sensi dell’art 7 lett. e) del DM 224 del 30/4/1999. Possono essere ammessi in soprannumero studenti Extra comunitari beneficiari di borse di studio, assegnate per l’intera durata dei corsi medesimi per effetto di protocolli esecutivi di accordi internazionali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati. Possono essere altresì ammessi in soprannumero gli studenti Extra comunitari che, nel rispetto della normativa e dei regolamenti in materia di immigrazione, possano legittimamente soggiornare nello stato Italiano. Gli studenti ammessi in soprannumero devono risultare idonei alla procedure di selezione, come specificato dall’art. 6 bis. In sede di attivazione
dei corsi, con la pubblicazione del Bando di ammissione possono essere
istituiti posti aggiuntivi rispetto ai posti programmati in sede di istituzione. Nel caso in cui il finanziamento della borsa di studio sia specificamente finalizzato a programmi di internazionalizzazione o di cooperazione scientifica interuniversitaria e/o internazionale rinveniente da convenzioni e/o accordi di collaborazione, la stessa può essere riservata a studenti non italiani ed il bando potrà prevedere specifiche modalità di selezione dei candidati nel rispetto di quanto previsto all’art art. 6 bis del presente regolamento, per i posti aggiuntivi con riserva. 7. le modalità
di ammissione al Corso; Sono requisiti di idoneità
per l’attivazione di un Corso di Dottorato di ricerca: Il Senato Accademico, valutati i requisiti di idoneità delle proposte formulate dai Dipartimenti, sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo di cui al successivo art. 3, delibera sull’istituzione del Corso entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro lo stesso termine
il Consiglio di Amministrazione, esaminata la proposta e presa visione
del parere del Senato Accademico, esprime il proprio parere e stabilisce
l’ammontare del contributo per l’accesso e la frequenza del
Corso, il numero di studenti esonerati (totalmente o parzialmente) dal
pagamento dei contributi, il numero delle borse di studio ed assegna il
budget per le attività didattiche e di ricerca. L’istituzione dei nuovi Corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore al MUR, di cui al successivo art.6. Trascorsi i quindici giorni dalla pubblicazione ufficiale della graduatoria sul sito web istituzionale d’ateneo di cui all’art. 6 bis, il Corso ha inizio, salvo differente disposizione del Collegio dei Docenti. Art. 3 Un Corso di Dottorato
(o un Indirizzo all’interno di un Corso) può non essere istituito
per uno o più anni qualora entro la data del 31 marzo il Consiglio
di Dipartimento, sentito il Collegio dei docenti, non ne chieda il rinnovo
o qualora gli Organi deliberanti dell’Università ne stabiliscano
la sospensione. Art. 4 La valutazione dei requisiti di cui all’art. 2, è effettuata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo al momento dell’istituzione di un Corso di Dottorato, nonché all’inizio di ogni anno per verificarne la permanenza. Entro due mesi dalla conclusione dell’anno, il Coordinatore del Corso di Dottorato deve far pervenire al Nucleo di Valutazione una relazione particolareggiata sulle attività svolte. Tale relazione deve evidenziare la rispondenza del Corso agli obiettivi formativi prefissati, anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi. La relazione deve inoltre contenere un resoconto delle attività didattiche e di ricerca svolte dai dottorandi (comprensivo delle pubblicazioni, delle partecipazioni a congressi, dei soggiorni all’estero e presso centri di ricerca specializzati, ecc.) e deve infine riportare la valutazione del Collegio dei docenti sulla attività dei dottorandi stessi. Sulla base delle relazioni ricevute dai Coordinatori, il Nucleo di Valutazione trasmette annualmente al Rettore un resoconto sull’attività dei Corsi di Dottorato per le determinazioni di cui all’art. 3. Art. 5 Le attività formative per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca sono finalizzate all’acquisizione delle metodologie proprie della ricerca scientifica e di competenze di elevata qualificazione, con particolare riferimento a quelle necessarie per lo svolgimento di attività di ricerca in Università, Enti Pubblici, Enti territoriali o soggetti privati. Per il raggiungimento dei propri obiettivi formativi il Dottorato si avvale di corsi, di attività seminariali e di attività di ricerca, anche a carattere interdisciplinare ed anche in collaborazione con soggetti esterni, pubblici e privati. L’attività di formazione si avvale inoltre di soggiorni all’estero o stages presso soggetti esterni, pubblici e privati. Il Collegio dei docenti di cui al successivo art. 10 determina e rende pubblici, anno per anno, gli obiettivi formativi e i programmi di studio e di ricerca. Per lo svolgimento di
attività didattiche e di ricerca del Corso di Dottorato, l’Università
può stipulare apposite Convenzioni o Contratti con soggetti pubblici
e privati per il finanziamento del Corso, per l’erogazione di borse
di studio, per attività di docenza e di tutorato, per soggiorni
e stages, nonché per l’acquisizione di strutture, laboratori
e apparecchiature. Art. 6 Possono accedere al corso di Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che, entro la data espressamente indicata dal bando, risultino in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previsto dalla Legge 341/90 o del diploma di laurea specialistica conseguito ai sensi del DM 509/99 ovvero del diploma di laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. 270/04 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero riconosciuto equipollente sulla base di accordi internazionali ovvero preventivamente riconosciuto dal Collegio dei Docenti ai solo fini dell’ammissione al dottorato sulla base della normativa nazionale. Nel caso in cui il titolo
sia conseguito all’estero e non sia già riconosciuto equipollente
sulla base di accordi internazionali, la domanda di partecipazione dovrà
essere corredata, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la valutazione
del titolo posseduto, della seguente documentazione: I cittadini extracomunitari
che non intendano concorrere per l’assegnazione di borse possono
comunque chiedere di essere ammessi in soprannumero, nel rispetto delle
leggi che regolano l’immigrazione, previo un giudizio di idoneità
della commissione giudicatrice sui soli punti a) e b) del successivo art.
6 bis e delibera del Collegio dei Docenti che ne accetti la partecipazione
al corso. Il bando di concorso per
l’ammissione è emanato entro il 30 giugno di ogni anno dal
Rettore, che ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e ne invia tempestiva comunicazione al MUR e lo comunica tramite
il sito elettronico dell’Università, oltre a garantirne adeguata
pubblicizzazione. Il bando di concorso, oltre alla denominazione del corso, contiene le seguenti informazioni: a) dipartimento proponente; Le prove di ammissione,
salvo deroga del SA per gravi motivi, si concludono entro il 31 ottobre
successivo all’emanazione del bando. Art 6. bis Successivamente alla scadenza
del bando, sentito il Collegio dei docenti, il Rettore nomina con proprio
decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati,
composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari
di ruolo nell’ambito dei settori disciplinari afferenti al Dottorato,
ai quali possono essere aggiunti non più di due esperti anche stranieri,
scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca. Nessuno può fare parte della commissione d’ammissione
per lo stesso dottorato per più di una volta in un triennio. I lavori della Commissione devono assicurare un’idonea valutazione comparativa dei candidati, nonché la pubblicità degli atti. Essi sono rivolti ad accertare la preparazione e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica nelle tematiche oggetto del dottorato. Il Collegio dei Docenti,
stabilisce le modalità e i punteggi (espressi in centesimi) delle
prove di ammissione. a. un curriculum vitae
et studiorum dello studente che contenga I punteggi attribuiti ai punti: a) , b) e c) sono, rispettivamente non inferiori a: 20/100, 30/100 e 10/100. La commissione valuta prima i punti a) e c), stila una graduatoria complessiva di merito e ammette alla prova orale, fino al triplo dei posti messi a bando, i candidati che abbiano conseguito un risultato pari ad almeno la metà del punteggio massimo conseguibile, come dallo specifico bando. Nel caso in cui il bando abbia istituito posti aggiuntivi riservati a candidati non italiani la procedura di sopra è differenziata per posti con o senza riserva e il triplo si intende riferito rispetto alla stessa tipologia di posti messi a bando. Il bando può prevedere che, nel caso di candidati residenti all’estero il suddetto colloquio possa avvenire a distanza tramite una videochiamata mediante il sistema “Skype” o analogo sistema di connessione Audio Video indicato nel bando di concorso. Il candidato che desideri avvalersi di questa procedura indicherà all’atto della domanda di ammissione un valido account Skype o del sistema previsto dal bando e dovrà obbligatoriamente allegare alla stessa la copia di un documento di identità, tale da consentirne l’identificazione anche nella sessione di video chiamata. La commissione stabilisce modalità e tempi del suddetto colloquio. I documenti richiesti nell’ambito delle precedenti lettere a), c) possono essere prodotti in italiano o inglese e comunque in qualunque altra lingua stabilita dal collegio dei docenti. Il colloquio e la prova scritta possono essere svolte in italiano o inglese e comunque in qualunque altra lingua stabilita dal Collegio dei Docenti. La selezione si intende superata se il punteggio complessivo e’ almeno 65/100. Al termine della procedura di selezione la Commissione compila la graduatoria generale di merito e, se prevista, la graduatoria relativa ai posti aggiuntivi riservati e a quelli in soprannumero ove necessario. Il Rettore, con proprio Decreto, procede ad approvare gli atti del concorso, nomina i vincitori e conferisce le borse di studio e dispone l’ammissione dei candidati aventi diritto a riserva e quelli in soprannumero. Il candidato che, in base
alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso decade
qualora non si iscriva al Dottorato entro quindici giorni dalla pubblicazione
ufficiale della graduatoria sul sito web istituzionale dell’ateneo. In caso di decadenza o
di rinunzia di uno o più degli aventi diritto subentrano uno o
più dei candidati non ammessi, secondo l’ordine della relativa
graduatoria di merito. Art. 7 I Corsi hanno durata non inferiore a tre anni. Il Collegio dei docenti
concede la sospensione dell’obbligo di frequenza del corso di dottorato,
previa istanza dell’interessato, sino ad un massimo di un anno,
nei casi di maternità, servizio militare ovvero servizio civile,
grave e documentata malattia e negli altri casi con provvedimento motivato.
Il Collegio dei docenti può assegnare al dottorando una proroga o una sospensione per la presentazione del lavoro di tesi anche su richiesta dello stesso ed in questo caso, la proroga o la sospensione non può essere superiore ad un anno e non dà diritto ad erogazione di borsa. I dottorandi cui sia stata concessa una proroga saranno ammessi a sostenere l’esame finale insieme ai dottorandi del ciclo successivo.
Art. 8 Il titolo di dottore
di ricerca si consegue a conclusione del ciclo di dottorato, attraverso
un esame finale al quale si accede presentando una dissertazione scritta
(Tesi di dottorato) che costituisca il risultato di ricerca originale
per metodologia e rilevanza. Entro trenta giorni dalla conclusione del Corso di dottorato i candidati che ne hanno avuto autorizzazione dal Collegio dei docenti presentano, presso il competente Ufficio dell’Università, domanda di ammissione all’esame finale. I candidati devono firmare e consegnare al Coordinatore due copie cartacee della tesi e due CD della stessa; questi ultimi verranno dal Coordinatore inoltrati all’Ufficio Dottorandi dell’Ateneo per l’invio alle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze, a conclusione con esito positivo dei lavori della Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice
per l’esame finale è nominata dal Rettore, su proposta del
Collegio dei docenti, comunicata almeno 30 giorni prima della fine del
corso; in sede di designazione, il Collegio dei docenti deve anche indicare
i membri supplenti. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla data della lettera di trasmissione del Decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, della quale non potrà far parte alcun componente della Commissione decaduta. Il Consiglio di Dipartimento, su segnalazione del Collegio dei docenti, può chiedere la nomina di più Commissioni. La Commissione nomina al suo interno un Presidente. Il Presidente della Commissione,
sentiti gli altri componenti della Commissione, fissa la data dell’esame
finale e comunica data, ora e luogo all’Ufficio Dottorandi dell’Università
almeno 30 giorni prima della data fissata. Gli esami finali per il conseguimento
del titolo di dottore di ricerca si svolgono presso l’Università
del Salento. Ciascun componente la Commissione riceve dal Coordinatore
l’elenco dei candidati e una copia del lavoro di tesi, firmata dal
candidato e dal Coordinatore, nonché copia della relazione del
Collegio dei docenti attestante l’attività svolta e l’ammissione
all’esame finale di ciascun candidato. Il Coordinatore avrà
cura inoltre di conservare una copia della tesi di ciascun candidato. Al termine dei propri lavori la Commissione redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulla tesi presentata da ciascun candidato e sull’esito del colloquio. L’esame non dà luogo a punteggio. Le delibere di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a maggioranza. Su richiesta motivata del candidato il Presidente della Commissione può rinviare l’esame finale. Qualora il Presidente ritenga il rinvio impossibile o non giustificato, a séguito di ulteriore richiesta del candidato, il Rettore può autorizzare il rinvio dell’esame finale al ciclo successivo. In caso di mancata attivazione del Corso di dottorato, il Rettore può nominare apposita Commissione con le modalità di cui al presente articolo. In caso di esito negativo dell’esame finale, i candidati possono ripetere l’esame una sola volta. A conclusione dei lavori, entro 10 giorni, la Commissione invia al Rettore gli atti relativi all’esame finale. Il titolo di dottore di ricerca, conseguito all’atto del superamento dell’esame finale, è conferito dal Rettore. L’Università del Salento ne certifica il conseguimento. Il diploma di dottorato di ricerca è sottoscritto dal Rettore, dal Direttore Amministrativo e dal Coordinatore del corso di dottorato, e fa esplicita menzione del Dottorato e dell’eventuale Indirizzo frequentati.
Art. 9 Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l’accesso e la frequenza del corso di Dottorato di Ricerca, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri ed i parametri del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. L’esonero totale o parziale dal pagamento del contributo può essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base della proposta formulata dal Collegio dei docenti. Il Collegio deve indicare i criteri di merito sulla base del quale si può concedere l’esonero. A parità di merito, ai fini dell’esonero, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del DPCM del 9 aprile 2001. L’importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni. I titolari di borse di studio conferite dall’Università, comprensive di quelle conferite su fondi ripartiti sulla base dei decreti del Ministro di cui all’art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l’accesso e la frequenza dei Corsi. Il numero di borse di studio conferite dall’Università sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà del numero dei dottorandi. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l’accesso e la frequenza ai Corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui al precedente comma, possono essere coperti mediante Convenzioni con soggetti estranei all’amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all’emanazione del bando, anche in applicazione dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. La durata dell’erogazione della borsa di studio è non inferiore a tre anni e comunque pari all’intera durata del Corso. Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile. L’importo della borsa di studio è aumentato di almeno il 50% per i periodi di soggiorno all’estero superiore al mese. Su delibera del Collegio dei docenti, per periodi di stages o comunque per periodi di attività formative e di ricerca fuori sede (in Italia o all’estero) i Dottorandi possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio), da far valere su fondi di ricerca eventualmente disponibili o su quelli di funzionamento del Dottorato. Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione di ammissione. La conferma per gli anni successivi è effettuata, con delibera formale, dal Collegio dei docenti, tenuto conto delle attività svolte dal dottorando. I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi e svolgere le attività di studio e ricerca stabilite dal Collegio dei docenti. I titolari di borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa, qualora non rispettino gli obblighi di frequenza. Fatti salvi i casi di maternità, di grave e documentata malattia e di servizio militare di cui all’art. 7, in caso di violazione degli obblighi stabiliti dal Collegio dei docenti, il Collegio stesso, con motivata decisione, può richiedere al Rettore la sospensione, comunque non superiore ad un anno, o l’esclusione dal Corso. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, la borsa mensile non può essere erogata. In caso di sospensione superiore all’anno, il perpetuarsi della violazione degli obblighi stabiliti dal Collegio dei docenti comporta l’irrevocabile esclusione dal Corso. In caso di rinuncia a proseguire nel corso o di rinuncia alla borsa di studio, l’interessato è tenuto a darne comunicazione al Rettore ed al Coordinatore. L’erogazione dell’eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data dell’interruzione. Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
Art. 10 Organi del Corso di Dottorato
sono: Il Coordinatore presiede
il Collegio dei docenti, sovrintende allo svolgimento delle attività
didattiche del Corso, coordina e cura i rapporti con gli Organi Accademici
e con gli Enti esterni, dispone ed autorizza gli atti di gestione relativi
alle attività del Corso, procede a tutti gli adempimenti collegati
alla partecipazione del Dottorato alla Scuola di Dottorato dell’Ateneo.
Il Collegio dei docenti di un dottorato di ricerca con sede amministrativa nell’Università del Salento senza consorzi è composto da un numero minimo di sedici membri designati dal Consiglio di Dipartimento o dai Consigli di Dipartimento - nel caso che il Corso coinvolga più Dipartimenti - tra i professori di ruolo ed i ricercatori che partecipano alle attività del Dottorato. Di essi almeno nove debbono essere professori di ruolo; tra questi ultimi almeno tre debbono essere professori di prima fascia. Il Collegio dei docenti
di un dottorato di ricerca con sede amministrativa nell’Università
del Salento cui siano consorziati altri Atenei è composto da un
numero minimo di sedici membri designati dal Consiglio di Dipartimento
o dai Consigli di Dipartimento - nel caso che il Corso coinvolga più
Dipartimenti - tra i professori di ruolo ed i ricercatori di sede che
partecipano alle attività del Dottorato. Detto Collegio deve prevedere: Al Collegio dei docenti di un dottorato di ricerca con sede amministrativa in altro Ateneo con il quale l’Università del Salento sia consorziata, la stessa Università partecipa con almeno cinque docenti, di cui almeno tre professori di ruolo; tra questi ultimi almeno uno deve essere professore di prima fascia. Ogni docente o ricercatore dell’Università del Salento può essere membro di un solo Collegio dei docenti di Dottorato istituito dall’Università del Salento o con cui l’Università del Salento sia consorziata. Il Collegio dei docenti
ha il compito di: Art. 11 Le risorse finanziarie
disponibili per il funzionamento dei Corsi di Dottorato sono costituite
da: Il Consiglio di Dipartimento
interessato può approvare, previo parere favorevole del Collegio
dei docenti, l’attivazione di ulteriori borse di studio o accettare
contributi rivenienti da Convenzioni o Contratti con soggetti esterni,
anche in variazione rispetto alla proposta iniziale di attivazione. La restante quota dei contributi e degli introiti di cui sopra viene trasferita al Centro di spesa o ai Centri di spesa che gestiscono il Corso, secondo la proposta effettuata dal Collegio dei docenti.
Art. 12 L’attività di supporto alla didattica, in ogni caso limitata, facoltativa e concordata con il tutore del dottorando può svolgersi solo previa autorizzazione del Collegio dei docenti, quando sia riconosciuta parte del processo formativo e non può in ogni caso implicare la sostituzione del docente.
Art. 13 Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca, titolari o non titolari di borsa di studio, non possono svolgere attività lavorative o di formazione esterne al Dottorato di ricerca che costituiscano impedimento al regolare svolgimento del percorso formativo, pena la decadenza dal dottorato. Le attività esterne al Dottorato non potranno comportare la sottrazione, anche parziale, all’obbligo di partecipazione a tutte le iniziative del Dottorato. Agli iscritti ad un Dottorato di Ricerca, compresi i titolari di borsa di studio, su proposta del tutore, successivamente approvata dal Collegio dei Docenti, è consentito svolgere attività di collaborazione per attività di ricerca purché la stessa rientri nell’ambito delle attività formative previste dal Dottorato. In tal caso le borse di studio sono compatibili con eventuali compensi derivanti dall’attività di ricerca, ad eccezione dei compensi per assegni di ricerca di cui alla L.449/97, art. 6, così come sono compatibili con eventuali compensi derivanti da attività, preventivamente autorizzate dal Collegio dei Docenti, che permettano di approfondire gli obiettivi di formazione e l’esperienza di ricerca del Dottorato. L’iscrizione ai
Corsi di Dottorato è incompatibile, pena l’esclusione dal
Corso, con l’iscrizione in contemporanea alla seconda laurea, a
un master universitario, ad una scuola di specializzazione, ai diplomi
universitari di specializzazione o ad altro Dottorato di Ricerca, fatti
salvi gli accordi espliciti di cotutela.
Art. 14 Per la partecipazione di altri Atenei in consorzio con Dottorati di Ricerca aventi sede amministrativa nell’Università del Salento, formalizzate attraverso apposite Convenzioni, varranno le procedure indicate nei precedenti artt. 3-13 del presente Regolamento.
Art. 15 Su proposta di uno o
più Consigli di Dipartimento, previo parere favorevole del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché previo parere
del Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Rettore, con proprio provvedimento,
decreta la partecipazione dell’Università del Salento a consorzi
per il Dottorato di Ricerca con sede amministrativa in altra Università.
L’istituzione di ciascun Consorzio sarà formalizzata attraverso
apposita Convenzione tra gli Atenei consorziati. Art.16 Ciascun Dottorato di Ricerca attivato dall’Università del Salento in qualità di sede amministrativa o in consorzio con Corsi di Dottorato istituiti presso altre Università, aderisce obbligatoriamente alla Scuola di dottorato dell’Università del Salento, rispettandone il Regolamento e i contenuti del Documento d’indirizzo sulla attività dei Dottorati di ricerca aderenti alla Scuola di dottorato d’Ateneo.
Art. 17 L'Università del Salento promuove e agevola la cooperazione internazionale nel settore dei Dottorati di Ricerca. A tal fine può promuovere e stipulare con Università straniere specifiche convenzioni che definiscono le modalità di attuazione della cooperazione e l’eventuale rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo di Dottore di Ricerca. In particolare l’Università può stipulare convenzioni con Università straniere per lo svolgimento di Tesi di dottorato in cotutela e per Dottorati internazionali.
Art. 18 Le convenzioni disciplinano
le modalità di attuazione del programma di cotutela e sono stipulate
a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei Docenti,
nel rispetto delle seguenti condizioni: Art. 19 Qualora il livello di
armonizzazione raggiunto fra l’ordinamento universitario italiano
e quello di un altro Paese o altri Paesi lo consenta, possono essere istituiti
Dottorati internazionali mediante stipula di apposite convenzioni. Un
Dottorato internazionale organizza unitariamente l’insieme delle
attività relative alla selezione, alla formazione e alla valutazione
dei dottorandi che, in aderenza ad un progetto scientifico-formativo adeguatamente
elaborato e motivato, conducono al conseguimento del Dottorato di ricerca,
il cui titolo viene rilasciato, disgiuntamente o congiuntamente secondo
quanto indicato in convenzione, dai Rettori delle Università partecipanti. Le proposte, sia di nuova
convenzione che di rinnovo, devono essere corredate dal parere favorevole
del Consiglio di Dipartimento proponente e conformi ai requisiti di cui
all’art.2 del presente Regolamento. Gli organi dell’Università
del Salento valutano le proposte, previo parere del Nucleo di valutazione.
Art.20 Possono essere attivati
Corsi di Dottorato di Ricerca nei settori di intervento dell’ISUFI,
con carattere di residenzialità, internazionalità ed interdisciplinarietà,
su proposta del suo Comitato di direzione.
Art. 21 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia di Dottorato.
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